Lavori in quota: definizione e adempimenti normativi
Il D.Lgs. 81/2008, noto anche come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, definisce i lavori in quota come «Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile».
I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Possono prevedere lavori in quota tutte le seguenti attività:
- Lavori di costruzione edile o ingegneria civile;
- Lavori di manutenzione o riparazione;
- Lavori di demolizione o smantellamento;
- Lavori di trasformazione o rinnovamento;
- Lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
- Lavori che prevedono scavi a profondità superiore a quanto indicato;
- Montaggio e smontaggio di prefabbricati.
Lavorare ad un'altezza minima di 2 metri o a quote ben più alte è fonte di pericoli specifici per la salute dei lavoratori, tra cui:
- Caduta dall'alto in seguito a perdita di equilibrio del lavoratore o all'assenza di attrezzature di protezione adeguate;
- Lesioni generiche, tra cui schiacciamenti, impatti o tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall'alto.
Per tutelare l’incolumità dei lavoratori esposti al rischio, è obbligo del datore di lavoro fornire le attrezzature, la formazione e l’addestramento specifici oltre a verificare che i lavoratori stessi utilizzino correttamente tutte le misure previste. Allo stesso modo, i lavoratori hanno l'obbligo di operare nel rispetto delle indicazioni fornite dal Datore di lavoro e di utilizzare correttamente i DPI.
A seguito della valutazione del rischio, il Datore di Lavoro è infine obbligato a introdurre le seguenti misure:
- Misure di protezione collettiva (ponteggi metallici fissi, parapetti, reti di sicurezza, ecc.);
- Misure di protezione individuale (dispositivi di ancoraggio, imbracature, elmetti di protezione, ecc.).