Impianti elettrici e di terra: obblighi e adempimenti
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga a istituire e mantenere, presso ogni azienda, un sistema di gestione della sicurezza basato sulla valutazione dei rischi presenti nelle attività lavorative e a individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, in base a quanto sopra riportato, deve prendere in esame tutti i tipi di rischi presenti e verosimilmente possibili, al fine di valutare la probabilità di accadimento del danno che quest’ultimi potrebbero generare, così da determinare il livello di rischio.
Valutazione del rischio di scariche atmosferiche
Una volta individuato il livello di rischio, lo stesso datore di lavoro deve provvedere a mettere in campo tutte le possibili soluzioni, procedure e/o attrezzature di lavoro, atte a ridurre il rischio determinato.
Deve altresì verificare, nel tempo, che quanto precedentemente adottato sia sempre valido, e non vi siano altre procedure, attrezzature o quant’altro, di tecnologia più evoluta e dunque più efficaci, di quanto già adottato e messo a disposizione per i propri lavoratori. Tra i vari rischi che il datore di lavoro deve obbligatoriamente aver preso in esame, vi è il Rischio da Scariche Atmosferiche.
Protezione dai fulmini (art. 84)
Il Datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini e realizzati secondo le norme tecniche.
Tale tipologia di rischio determina per gli impianti, per le apparecchiature ma, soprattutto, per le persone, una fonte di rischio inaccettabile, soprattutto se non sono state messe in atto (qualora necessarie) le opportune protezioni. Il 1 giugno 2020 è entrato in vigore l’aggiornamento della Guida CEI 81- 29, che individua i nuovi Valori NG (n. dei fulmini a terra per km2) e determina i nuovi fattori di danno. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a:
La stessa norma determina altresì che, considerato che i valori dei fulmini caduti a terra sono costantemente aggiornati al punto che semestralmente vengono pubblicati, il datore di lavoro deve necessariamente rivalutare il rischio al massimo entro i 5 anni successivi.
Denuncia INAIL dell’impianto di terra
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del DPR 462/01) ai sensi del DM 37/08 all’unità operativa territoriale INAIL competente (Uot).
In base all’art. 3 del DPR 462/2001 risulta attribuito all’INAIL il controllo a campione della «conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici». I datori di lavoro che hanno impianti sprovvisti della prima denuncia, devono adempiere quanto prima al fine di assolvere a tale adempimento.
L’esecuzione della denuncia determina il rilascio da parte di INAIL di un codice di una propria matricola impianto, al fine del censimento negli appositi registri INAIL.
Verifica periodica dell’impianto di terra
Il datore di lavoro è tenuto a far verificare i propri impianti (DPR 462/01) ogni 5 anni, a esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (MA.R.C.I.) per i quali la periodicità è biennale.
Comunicazione INAIL dell’organismo incaricato alle verifiche sull’impianto di terra
Dal 27 maggio 2019 l’INAIL ha messo a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica.
Tutti i datori di lavoro devono provvedere tempestivamente a comunicare a INAIL il proprio organismo di verifica dell’Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR 462/2001) tramite il nuovo portale CIVA. L’articolo 36 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162 (Decreto Mille proroghe), prevede altresì l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462.
Al fine della comunicazione INAIL, dovranno essere presenti i seguenti documenti:
a. Progetto dell’impianto elettrico
b. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
c. Prima denuncia dell’impianto di terra
d. Matricola dell’impianto
Qualora non fosse disponibile il progetto dell’impianto elettrico e/o la Dichiarazione di Conformità (a,b), potrà essere prodotta e rilasciata da un tecnico abilitato la Dichiarazione di Rispondenza o DI.RI. (solo per impianti in esercizio prima del 26 marzo 2008); Se invece non fosse disponibile la prima denuncia dell’impianto di terra (c), potrà essere fatta richiesta ad INAIL del suo recupero. Qualora non fosse presente, si dovrà procedere ad una nuova denuncia.
Se infine non fosse disponibile la matricola dell’impianto (d), rilasciata in occasione della denuncia dell’impianto di terra, dovrà essere fatta richiesta sempre a INAIL.