Il Preposto in azienda: chi è, i compiti e la formazione
La persona individuata come preposto per la sicurezza è una figura che svolge le funzioni proprie del “capo”, come a esempio:
- Sovraintendere le attività lavorative che i lavoratori stanno svolgendo,
- Assicurarsi che vengano seguite le direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro,
- Controllare la corretta esecuzione di quest’ultime da parte di coloro che si trovano sul posto di lavoro.
La legge 215/21 del Dicembre 2021, ha portato numerose modifiche al D. Lgs. 81/08, alcune delle quali riguardano proprio la figura del preposto, di cui stiamo parlando. Il legislatore ha cercato di responsabilizzare ancora di più questa figura, fondamentale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in azienda.
Andando per gradi, cerchiamo di inquadrare al meglio questa figura all’interno di un’azienda da tutti i punti di vista.
CHI E’ IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA?
L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Questa figura di fatto, coincide spesso con il capo squadra, il capo produzione o il capo cantiere. Come citato dal D. Lgs. il preposto ha potere di iniziativa, attraverso il quale deve garantire la massima sicurezza possibile: ecco perché esso assume un ruolo di garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO
L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 indica gli obblighi di questa figura:
- Sovrintendere e vigilare i singoli lavoratori rispetto agli obblighi di legge, nonché delle regole aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
- Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto determinate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio,
- Richiedere che vengano seguite le misure per il controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni per far sì che i lavoratori possano abbandonare la zona,
- Informare i lavoratori sul rischio a cui sono soggetti e le disposizioni di protezione,
- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni di pericolo,
- Segnalare al dirigente o al datore delle problematiche dei mezzi e delle attrezzature, così come dei dispositivi di protezione individuali,
- Interrompere l’attività in caso di ogni condizione di pericolo rilevata,
- Frequentare appositi corsi per la formazione come preposto.
RESPONSABILITA’ E SANZIONI
Nei confronti di questa figura si possono accertare sia responsabilità civili che penali. L’art. 56 del D. Lgs. 81/08 prevede sanzioni nel momento in cui ci siano violazioni degli obblighi previsti a suo carico, e può andare incontro a:
- L’arresto da uno a tre mesi,
- Multe che possono variare da 300€ a 2000€.
LA NOMINA DEL PREPOSTO
Nel 2021 sono state apportate delle modifiche all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 che ha specificato come il datore di lavoro debba “individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività.”
Allo stesso tempo questa modifica ha portato anche a un ulteriore obbligo nei confronti di questa figura, ovvero che per quanto riguarda lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro, sia appaltatori che subappaltatori, devono indicare espressamente al datore di lavoro committente chi svolge la funzione di preposto durante il lavoro.
La nomina del preposto della sicurezza dovrà contenere:
- Le generalità del preposto incaricato,
- I compiti attribuiti e i relativi poteri,
- La data di nomina del preposto,
- La firma di accettazione da parte dell’incaricato.
IL PREPOSTO E LA FORMAZIONE
Esattamente come qualsiasi persona che ricopre un importante ruolo di sicurezza sul luogo di lavoro, anche il preposto deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e informazione, con il relativo aggiornamento quinquennale, dove il percorso formativo è individuato dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2021.
Si parla quindi di un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro e un corrispondente diritto in capo al preposto.
Per la formazione dei tuoi lavoratori e per consulenze relative alla sicurezza nella tua azienda, o nel tuo cantiere, scegli Pitagora. Contattaci attraverso l'apposita pagina: https://www.studiopitagora.net/it/contatti.html