arrow_upward arrow_upward

Pitagora Security Project

Home  /  News & Eventi   /  DL SUPERBONUS: il Senato approva la Legge di Conversione

DL SUPERBONUS: il Senato approva la Legge di Conversione

DL Superbonus: il Senato approva la Legge di ConversioneCon 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del Decreto Superbonus(DL 212/2023). 


L'Aula della Camera, nella seduta di mercoledì 23 maggio, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 39/2024, cd. Decreto Superbonus, che quindi diventa legge dello Stato.


A questo punto manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'effettiva entrata in vigore.


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 Testo del decreto-legge 29 marzo 2024, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2024),

coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria.». (24A02788) (GU Serie Generale n.123 del 28-05-2024)


Tra conferme e novità la conversione in legge mette una parola definitiva sull’addio alla doppia opzione di cessione del credito e sconto in fattura e  appare anche la ripartizione decennale di alcuni bonus fiscali, mentre fra le novità si registra l’intervento restrittivo – sempre in chiave di sconto/cessione – sulle cosiddette CILAS “dormienti”, oltre al decalage sull’aliquota al 50% del bonus ristrutturazioni.


Tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, si evidenziano:


1.Ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni [art. 4-bis, commi 4 e 5]

È stato previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto.

Tuttavia l’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.


2.Ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (Superbonus e bonus ordinari) [art. 4-bis, comma 7]

È stato introdotto un ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia, per la quale, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge di conversione del DL.39/2024, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruire in dichiarazione dei redditi.

Dalla data di entrata in vigore (non ancora nota in quanto in attesa di pubblicazione in G.U.), non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.


3.Cessione del credito/sconto in fattura interventi Superbonus su immobili terremotati

Per tali immobili sono previste specifiche disposizioni a seconda della regione di ubicazione:


Nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

  • per le istanze o le dichiarazioni presentata entro il 30 marzo 2024 l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione,;
  • per le istanze o le dichiarazioni presentate a partire dal 30 marzo 2024, viene istituito un Fondo pari a 400 mln di euro per il 2024 diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura


Nelle Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [es. Emilia-Romagna, Molise, Campania e Sicilia (sisma Area Etnea del 26.12.2018)]

  • per le istanze o le dichiarazioni presentata entro il 30 marzo 2024 l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione);
  • viene istituito  un Fondo per interventi da Superbonus post sisma in Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [art.1-bis]  con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per gli interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici) sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici.


NB Il Capo Dipartimento Casa Italia dovrà procedere, con proprio provvedimento, al riparto delle risorse tra i Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio comunale. Inoltre, con apposito decreto verranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative delle nuove disposizioni.

NB Si precisa che, a differenza del Fondo pari a 400 mln stanziato in via specifica per le Regioni del cratere, questo Fondo non è destinato a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, ma proprio le spese per gli interventi post eventi sismici o alluvionali.

 

4.Istituzione di un Fondo per gli immobili di ONLUS, Aps, OdV [art. 1-ter]

Per quanto riguarda gli Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS), per il 2025, viene istituito un Fondo con dotazione pari a 100 mln, finalizzato a riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da tali soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria. Con apposito decreto saranno stabiliti:

  • il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente
  • il contenuto dell’istanza
  • le modalità applicative della nuova disposizione.


5.Disposizioni per Banche, Intermediari finanziari e Imprese di assicurazioni cessionarie dei bonus [art.4-bis, co. 1-3 e 6]

Vengono introdotte restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, quali:


  • Divieto di compensazione dei crediti da bonus con i contributi [art.4-bis, co. 1-3]

             Dal 1° gennaio 2025 i soggetti di cui sopra non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  • Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d’imposta acquistati [art.4-bis, comma 6]

             Per i soggetti di cui sopra che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti.


6.Coinvolgimento dei Comuni nei controlli su interventi da Superbonus [art.4-ter]

 Viene previsto l’obbligo ai competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai comuni che effettuano tali segnalazioni viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.


7.Riduzione al 30% del bonus ristrutturazioni dal 2028 al 2033 [art.9-bis, co.8]

Viene prevista la riduzione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del DPR 917/1986), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, che opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1°gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota potenziata del 50% (valevole sino al 31 dicembre 2024).


Restano invece confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni del DL. 39/2024 di seguito:


1.Cessione del credito/sconto in fattura Superbonus e bonus ordinari per Condomini e Mini Condomini in mono proprietà [art. 1, comma 5]

Per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni rimane subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati. Sul punto, l’ANCE sta intervenendo presso le competenti sedi per far sì che nel concetto di “spesa sostenuta … per lavori già effettuati” si possano includere anche quelle sostenute dalle imprese che realizzano gli interventi per l’acquisto di materiali o di prestazioni professionali connesse all’esecuzione dei medesimi lavori.


2.Cessione del credito/sconto in fattura Superbonus e bonus ordinari realizzati da ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa [art.1, comma 1, lett. a); art.1, comma 2, lett. a), b), c) ,d) e)]

Per quanto riguarda i cd. Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS), IACP e Cooperative a proprietà indivisa è stata mantenuta la condizione per continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo in caso di presentazione della CILAS o, per gli interventi in edilizia libera, di avvio dei lavori al 30 marzo 2024.


3.Cessione del credito/sconto in fattura bonus barriere architettoniche [art.1, comma 4]

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche”, viene confermata l’eliminazione delle opzioni per cessione e sconto per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).


4.Eliminazione della remissione in bonis [art. 2]

Viene confermata l’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate.


5.Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus [art.3]

Viene confermata l’introduzione delle due ulteriori comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica.


6.Divieto di compensazione in presenza di ruoli [art. 4]

Vengono confermate le disposizioni riguardanti il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali.


PITAGORA si occupa di CONSULENZA nei campi di FINANZA AGEVOLATA  e nello specifico tutto quello che riguarda  i contributi a fondo perduto, calcolati in percentuale sulle spese ammissibili, il finanziamento da fondi europeii crediti d’imposta , gli incentivi fiscali che permettono di compensare debiti diminuendo le imposte dovute e i fondi interprofessionali.


Le aree di intervento interessate sono molteplici: ricerca e sviluppo, risparmio energetico, risorse umane e formazione, macchinari, attrezzature e impianti.


Segui il nostro BLOG per rimanere sempre aggiornato su altri contenuti come questo e ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER cliccando su questo LINK 





a

Costituita nel 2002 da un gruppo di professionisti, Pitagora è a oggi un solido punto di riferimento per le aziende in merito alla sicurezza sul lavoro in azienda e in cantiere, la progettazione impiantistica, la gestione dei sistemi certificativi, la finanza agevolata e la formazione professionale.

Contattaci
Via Basilicata, 1/A
53045 Montepulciano (Italy)
pitagora@studiopitagora.net
+39 0578 707050