Problematiche di sicurezza legate all’uso delle PLE
In data 12 settembre 2024 è stata emanata dal Direttore Generale della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro la Circolare n. 7, finalizzata alla prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). In particolare, la Circolare fornisce indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
Recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto questo Ministero a farsi promotore di un’iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
L’analisi dei dati ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.
In particolare, un primo esame dei dati raccolti su PLE oggetto di attività di vigilanza del mercato a seguito di infortunio ha evidenziato che i cedimenti strutturali d sono riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.
Vengono indicate di seguito le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro
- bracci articolati e telescopici
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)
- torretta porta ralla
- stabilizzatori
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
Il registro di controllo sopra richiamato costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.
Si raccomanda:
ai fabbricanti:
- di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
agli utilizzatori:
- di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d'uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell'apposito registro;
ai Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati che effettuano verifiche periodiche:
- porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all'esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all’occorrenza, la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
agli Organi di Vigilanza (ASL/INL):
- assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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