Settore antincendio: le novità dal decreto 2 settembre 2021
Il DM 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 ottobre 2021, stabilisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi di alcuni commi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto, che entrerà in vigore tra un anno, elenca alcuni chiarimenti relativi alla gestione dei luoghi di lavoro e delle figure coinvolte nella prevenzione incendi, nonché introduce delle novità nell’ambito della formazione specifica delle figure addette e dei docenti.
Articolo 2 − “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza”
Il Decreto ribadisce l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza per i luoghi di lavoro dove sono occupati più di 10 lavoratori, per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone e per i luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.
Tale piano di emergenza deve contenere i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione incendi, o del datore di lavoro − nei casi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008
Articolo 5 − “Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”
I lavoratori designati come “addetti al servizio antincendio” (art. 4 comma 1 del presente decreto) devono ricevere una specifica formazione sui rischi di incendio e svolgere i relativi aggiornamenti tramite percorsi formativi in funzione del livello di rischio (da 1 a 3) presente nell’attività, al fine di conseguire l’attestato di idoneità tecnica.
Il Decreto stabilisce inoltre che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento, sostituendosi pertanto ai 3 anni stabiliti dal precedente Decreto del 10 marzo 1998.
Articolo 6 − “Requisiti dei docenti”
Il Decreto ridefinisce infine i requisiti per i docenti, relativamente alla parte teorica e a quella pratica. Oltre al diploma di istruzione superiore, essi devono infatti soddisfare uno dei requisiti previsti, tra cui la documentata esperienza di almeno novanta ore in materia antincendio o l’aver frequentato con esito positivo un apposito corso di tipo teorico/pratico erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.