Sicurezza sul lavoro: DDL in corso di approvazione
In questi giorni, il Governo italiano ha presentato un nuovo Disegno di Legge con decisive novità per i rapporti di lavoro: sono inoltre contenute anche importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, ex Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81.
Il testo presentato dal nostro Governo prevede 23 articoli relativi a diversi ambiti della normativa sul lavoro, in questo articolo analizzeremo le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro contenute all’art. 2 del DDL. Ovviamente, il disegno è solo una bozza che deve ottenere il via libera dal Parlamento, dunque potrebbero esserci ulteriori modifiche durante le fasi di approvazione.
Sorveglianza sanitaria: visite preassunzione (modifiche all’articolo 41 D.LGS. 81/08)
- Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria viene aggiunta la previsione che questa sia effettuata qualora la valutazione dei rischi, svolta in collaborazione con il medico del lavoro, ne evidenzi la necessità (aggiunta lettera B-bis al comma 1).
- La visita mediche che invece precede il reintegro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, verrà condotta solo laddove ritenuto necessario dal medico (aggiunta lettera B-bis al comma 1).
- Inoltre, il Medico Competente nella fasi di prescrizione di esami clinici e indagini diagnostiche durante la visita preventiva, volta a verificare l’esistenza di eventuali controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica, potrà tenere conto dei risultati degli esami e delle indagini già effettuate dal lavoratore, al fine di evitare la ripetizione, se compatibile con gli obiettivi della visita, purchè siano riportati nella copia della cartella sanitaria in suo possesso (sostituisce il Comma 2 Bis).
- Il Disegno di Legge prevede inoltre, entro il 31 Dicembre 2023, di revisionare le condizioni e le modalità per la valutazione dello stato di dipendenza da sostanza stupefacenti o alcool, mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni (modifica Comma 4-bis).
Utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei sul luogo di lavoro (modifiche all’art. 65 D.LGS. 81/08)
L’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei verrà consentito solo se le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di aereazione, illuminazione e microclima.
Il datore di lavoro avrà l’obbligo di comunicare l’uso di tali locali alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione necessaria. L’uso di questi locali sarà consentito dopo trenta giorni dalla comunicazione, a meno che la sede territoriale dell’INL richiede ulteriori informazioni. Infine, l’articolo specifica che l’INL sarà sostituito dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per quanto riguarda le comunicazioni relative alla sicurezza sul lavoro (sostituiti Commi 2 e 3).
Composizione della Commissione per gli interpelli (modifiche agli art. 6 e 12 D.LGS. 81/08)
La Commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente per questioni di ordine generale sulla corretta applicazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome. Inoltre, per questioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, la Commissione sarà integrata con rappresentanti delle stesse. L’incarico è sempre privo di compenso o rimborso speso.
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